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Articolo
1 Nome e sede
Sotto il nome Associazione lnternazionale per la Storia delle Alpi e con sede
in Lucerna si è costituita una società d'interesse collettivo (Codice Civile Svizzero, art. 60 ss.).
Articolo 2 Scopo
Incremento della ricerca storica dell'intero Arco alpino. Creazione
di comunicazioni internazionali tra ricercatori e istituti di ricerca nel campo della ricerca alpina. Patrocinio
delle esigenze della ricerca storica alpina nei confronti di organizzazioni generali e istituzioni scientifiche. Creazione
di un pubblico interesse per le esigenze dell'associazione.
Articolo
3 Mezzi L'associazione realizza i propri scopi
con l'aiuto dei suoi soci come anche con la collaborazione di terzi. L'associazione: provvede
alla realizzazione di progetti di ricerca, congressi e pubblicazioni; può costituire
commissioni speciali; cerca il contatto e la cooperazione con tutti i luoghi qualificati:
università, istituti scientifici e organizzazioni, così come autorità di tutti i livelli e in tutte
le regioni dell'Arco alpino; sostiene il Laboratorio di Storia delle Alpi (Università
della Svizzera italiana / Accademia di architettura), che ne assicura la sede sociale.
Articolo
4 Finanziamento L'associazione si finanzia
con: il suo capitale sociale e gli interessi che ricava da esso; le quote
annue dei soci; donazioni, sovvenzioni e altri stanziamenti. per le obbligazioni,
la società risponde solo con il patrimonio sociale.
Articolo
5 Qualità dei soci Può diventare socio ordinario
dell'associazione: una persona fisica; una persona giuridica del diritto
pubblico o privato. Accanto al socio ordinario, per il quale l'assemblea generale fissa
la quota annua, sono previsti il socio fondatore e il socio onorario.
Articolo
6 Procedimento di assunzione dei soci Sull'assunzione
decide il Consiglio di Amministrazione tramite una comunicazione scritta. Questa rende confermato per
iscritto il nuovo socio. Il socio ottiene un esemplare dello statuto. Le dimissioni
avranno luogo attraverso una dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione.
Articolo
7 Esclusione del socio Il Consiglio di Amministrazione
decide in via definitiva su ogni esclusione.
Articolo
8 Organi Sono organi dell'associazione: l'Assemblea
Generale; il Consiglio di Amministrazione; il Comitato operativo; i
Revisori dei Conti.
Articolo 9 Competenze
dell'Assemblea Generale L'Assemblea Generale dei soci è l'organo più alto e sovrano
dell'associazione. Essa ha i seguenti poteri: Elezione del Presidente,
da uno a due Vicepresidenti, del Segretario Generale, del Cassiere. Elezione del Consiglio
e del Collegio di Revisione. Approvazione dei rapporti dei Revisori. Dichiarazione
di approvazione agli organi direzionali dell'associazione. Determinazione dell'ammontare
delle quote sociali. Modifiche o integrazioni degli statuti. Decisione
sullo scioglimento dell'associazione. Discussione e votazione tra tutti i componenti
del Consiglio d'Amministrazione e i soci sulle delibere riguardanti gli affari in trattativa. Nomina
soci onorari.
Articolo 10 Formalità
dell'Assemblea Generale L'Assemblea Generale ordinaria viene convocata ogni due
anni su invito del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea Generale straordinaria
viene convocata con richiesta scritta di 1/5 dei soci oppure attraverso decisione del Consiglio d'Amministrazione
oppure attraverso decisione dell'Assemblea Generale. L'invito scritto all'Assemblea Generale è notificato
ai soci 30 giorni prima. Tranne altro regolamento in questo statuto, basta la semplice
maggioranza dei voti per le decisioni dell'Assemblea Generale. In caso di parità di voti, si fa prevalere
la decisione del Presidente.
Articolo 11 Consiglio
di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 9
soci. I punti di vista internazionali e interdisciplinari saranno tenuti in conto nella composizione
del Consiglio. La durata della carica di Consigliere è di 4 anni. È possibile la rielezione. Al
Consiglio di Amministrazione spettano affari e decisioni che non sono affidate a nessun altro organo
societario, come le informazioni ai soci.
Articolo 11bis Il
Comitato operativo Il Comitato operativo è composto da un numero variabile di
membri designati in funzione dei progetti di ricerca riguardanti l’Associazione. Essi sono interpellati
dal Presidente e invitati alle riunioni di lavoro. Articolo 12 Collegio
di revisione Il collegio di revisione consiste di due Revisori e un Supplente.
Due Revisori esaminano i conti annuali come anche previsto dai conti dell'azienda e riferiscono al Consiglio
di Amministrazione ogni anno e all'Assemblea Generale ogni due anni, un rapporto scritto e una proposta.
I conti dell'anno si riferiscono all'anno del calendario.
Articolo
13 Scioglimento della associazione L'Assemblea
Generale può deliberare lo scioglimento dell'associazione con una maggioranza di 2/3 dei presenti aventi
diritto al voto. In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio dell'associazione spetta
ad una organizzazione o ad un istituto che ha gli stessi scopi e che viene nominato dall'Assemblea Generale.
Articolo 14 Disposizioni
finali Questo statuto entra in vigore il giorno della sua accettazione da parte
dell'Assemblea Generale Costituente.
Lucerna, 7
ottobre 1995 / 2 ottobre 2009
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